30 Novembre 2017

Quando il garantismo fa torto alla vittima

di Massimo Lizzi

Sono, per me, molto ammirevoli le donne, che sull’onda del caso Weinstein, denunciano in pubblico le molestie maschili. Sfidano il pregiudizio sessista, affrontano la rivalsa degli uomini, ed aprono per tutte uno spazio di riscatto. Molte hanno fatto nomi e cognomi.

Gli uomini democratici ammettono il maschilismo diffuso, ma si dicono preoccupati per le generalizzazioni e la giustizia sommaria. Gli uomini, accusati senza prove, verrebbero messi alla gogna, rovinati nella reputazione e nella carriera, nonostante il principio della presunzione di innocenza.

Il garantismo, in effetti, è un principio importante. Insieme con altri: la libertà d’informazione, la tutela dei più deboli, il contrasto dei reati, specie quelli che prosperano nell’omertà. Il garantismo dev’essere il principio prioritario? Esso tutela l’individuo dallo stato. Tuttavia, in un rapporto di potere, il più forte può far valere le sue garanzie per neutralizzare la tutela pubblica del più debole.

In tal modo, si sono spesso garantiti gli uomini violenti, come è mostrato nel documentario “Processo per stupro” (1979), dove per garantire gli imputati loro assistiti, gli avvocati difensori trasformano in imputata la parte lesa, rovesciandole addosso la summa di tutto il loro maschilismo, e in particolare il teorema «se se ne fosse stata a casa, non le sarebbe successo». Una linea di difesa che esprimeva in pieno il rapporto di potere tra i sessi, e puntava a mantenerlo.

Il garantismo agitato dai progressisti è maturato nel dopoguerra, quando la magistratura era quella reclutata dal fascismo con una formazione inquisitoria; poi ancora negli anni ’70, contro la legislazione d’emergenza, che, in assenza della flagranza di reato, esponeva ogni sospettato all’uso della forza e al fermo di polizia. Fu un garantismo giusto, data la sproporzione repressiva e l’essere parte in causa dello stato, con il rischio di vanificare la separazione tra l’accusa e il giudizio. Esteso ad altre situazioni, dove gli accusati sono parte del sistema di potere, nel caso della mafia, della corruzione politica, della violenza maschile, l’assillo garantista diventa un ideologismo e può farsi strumento di impunità.

È il caso del garantismo opposto alle testimonianze delle donne molestate che, in sostanza, dice loro: siate riservate, denunciate subito alle autorità, oppure tacete per sempre. Ma le violenze private sono spesso indimostrabili; non tutti gli atti molesti hanno rilievo penale; e le vittime non hanno sempre un interesse effettivo ad aprire una causa giudiziaria che può diventare per loro una seconda violenza. Infatti, moltissime sono le donne che non hanno neppure nominato i molestatori nella loro denuncia pubblica sull’hashtag #metoo, per mostrare il carattere endemico del fenomeno e non in un’ottica giudiziaria o persecutoria.

In verità, sono gli uomini, gestori del potere mediatico, a trattare le testimonianze come accuse giudiziarie; a considerare lo schema di gioco del tribunale l’unico valido per regolare il dibattito pubblico. Così come sono uomini i gestori del potere nello spettacolo, nello sport, in politica, che decidono di espellere i colleghi accusati, magari dopo averli a lungo coperti, nella condivisione della stessa cultura sessista.

La gestione scandalistica e sanzionatoria delle testimonianze provoca un effetto censorio, perché trasforma le vittime in carnefici. Se dalla parola di una donna dipende la sorte di un uomo, qualcuna forse sarà tentata di diffamare, ma molte saranno indotte a tacere, per rifiutare una tale responsabilità. Tra le garanzie da salvaguardare, dunque, c’è in primo luogo la libertà delle vittime di testimoniare le violenze subite senza essere obbligate a prendere la via del processo.

(www.libreriadelledonne.it, 30 novembre 2017)

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