16 Gennaio 2020

Inviolabilità

di Clara Jourdan


Introduzione all’incontro in Libreria delle donne, Milano 15 gennaio 2020


Di inviolabilità si è cominciato a parlare nelle discussioni nel movimento delle donne sulla proposta di legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale presentata in Parlamento nell’autunno 1979. L’esigenza di una legge era di spostare la violenza sessuale nel Codice penale dai “delitti contro la moralità e il buon costume” ai “delitti contro la persona”, ma la proposta comprendeva altre modifiche* tra cui l’introduzione della procedibilità d’ufficio, che per molte è contraria alla libertà femminile e fece discutere parecchio. Nell’articolo Lo stupro simbolico pubblicato su il manifesto, Lia Cigarini scriveva: «Le donne hanno preso la parola in questi dieci anni di movimento e io ora non mi sento violabile. Mi sembra che una di noi dicesse nel suo intervento: quello che si è modificato in questi anni, la non violabilità delle donne, dovrà pur trovare un’iscrizione simbolica, magari giuridica, per quello che riguarda la violenza sessuale, in quanto il diritto fa parte dell’ordine simbolico. Sono d’accordo che quel tanto di rivoluzione simbolica che le donne hanno fatto debba trovare un’iscrizione. Però credo che ci sia differenza tra iscrizione simbolica giuridica della non violabilità delle donne, e una legge repressiva» (20 novembre 1979). Il testo si trova nel capitolo “Inviolabili” del libro di Lia Cigarini, La politica del desiderio, Pratiche 1995 (esaurito ma presto uscirà una nuova edizione presso Orthotes) insieme ad altri testi di Lia sul tema, come l’articolo pubblicato sulla rivista Noi donne, febbraio 1988, dal titolo Inviolabilità del corpo femminile, che concludeva con queste parole: «Il nodo politico da affrontare è come le donne possano darsi reciprocamente forza e valore e garantirsi l’inviolabilità del corpo». Dunque la questione riguardava in primis la pratica politica, anche se di nuovo nel 1988 l’occasione e l’urgenza di intervenire era data da una proposta di legge, un’altra (redatta dalle parlamentari del PCI, PSI, Sinistra indipendente, PSDI e firmata da alcune Verdi e dalla dc Maria Fida Moro), ma che ricalcava il vecchio testo di iniziativa popolare. Alla fine, come sappiamo la legge approvata nel 1996 prevede la procedibilità a querela di parte,** un punto molto importante per la libertà femminile: come scrivevano le giuriste Susanna Lollini e Silvia Niccolai su “Via Dogana” n. 5 (1992) Sopra la legge, nel simbolico c’è differenza tra il rappresentarsi «come una donna tutelata dal diritto» (quando la legge prevede la procedibilità d’ufficio) o «come una donna che usa uno strumento che il diritto le dà» (quando la procedibilità è a querela di parte). C’è «una autorità diversa».

Tornando al 1988, nell’ottobre di quell’anno ci fu un importante convegno a Livorno, curato dal Centro donna, intitolato Inviolabilità del corpo femminile – Pratiche politiche, processi, leggi. Qui è venuto fuori come «La questione della legge sulla violenza può essere un esercizio critico di come si possa fare una pratica giuridica diversa» (Lia Cigarini, intervento). Su questa pratica giuridica che apre alla «possibilità di iscrivere nel diritto il sesso femminile» (ibid.) escono l’anno dopo, nel 1989, due testi, nati dal confronto nel Gruppo giuriste di Milano e scritti da Lia Cigarini e Maria Grazia Campari: Fonte e principi di un nuovo diritto, sul “Sottosopra oro”, Milano, gennaio 1989, e La pratica del processo, presso il Centro Culturale Virginia Woolf, Roma, marzo 1989 (entrambi nel citato La politica del desiderio, capitolo “Sul diritto”).

Da qui, riguardo l’inviolabilità vengono: la scoperta dell’ordine simbolico della madre, poi sviluppata da Luisa Muraro e da Diotima, che per l’aspetto giuridico significa «La madre fonte del diritto» (1989), una tematica che è stata ripresa e trattata recentemente dal convegno Mater Iuris (Milano 2018). E l’affermazione dell’inviolabilità del corpo femminile come uno dei «principi di un ordinamento giuridico sessuato». Entrambe le idee si trovano esposte nella Lectio Magistralis di Lia Cigarini pubblicata con il titolo Il vuoto legislativo come opportunità di libertà (2019), che si spinge ad affermare: «In questi cinquant’anni si è creata una potente generativitàfemminile in tutti i campi del sapere. Noi giuriste possiamo definirla una Costituente. [] Voglio dire che c’è una Costituzione delle donne non scritta ma pensata» (p. 9). La pubblicazione contiene anche un testo inedito del 1989 sulla Costituente delle donne (di Clara Jourdan).

Finisco ricordando un corso di aggiornamento intitolato Inviolabilità del corpo femminile promosso trent’anni fa, nel 1990 dall’Associazione Donne Insegnanti di Firenze insieme al Comune di Firenze e durato tre mesi, docenti Luisa Muraro, Raffaella Lamberti, Elisabetta Donini, Adriana Cavarero e altre. Colpisce oggi il fatto che sia avvenuta a livello istituzionale un’iniziativa con quel linguaggio. Colpisce perché oggi tutte le istituzioni pubbliche e private vogliono impegnarsi contro la violenza, ci sono finanziamenti ecc. e certo è una buona cosa, ma nonostante la Convenzione di Istanbul (2011), giuridicamente vincolante, parli di «prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica», nei documenti (come la legge del 2013) si trova scritto sempre di più «contrasto della violenza di genere»***. Cioè le donne e il corpo femminile scompaiono. Un problema sentito in tutto il mondo, come si vede dalla Declaration on Women’s Sex-Based Rights (https://womensdeclaration.com).


Note:

* Riunificazione in una sola fattispecie della violenza carnale e degli atti di libidine violenta, procedibilità d’ufficio, fattispecie della violenza di gruppo, processo per direttissima a porte aperte, costituzione di parte civile (col consenso della vittima) di associazioni e movimenti.

** La legge n. 66/1996 ha abrogato il Libro II, Titolo IX, Capo I del codice penale, “Dei delitti contro la libertà sessuale”, nell’ambito dei “Delitti contro la moralità e il buon costume”, e inserito la materia nel Titolo XII “Dei delitti contro la persona” (Capo III Sez. II, “Dei delitti contro la libertà personale”, artt. 609-bis e ss. c.p.). L’art. 609-septies prevede che lo stupro e altra violenza sessuale siano perseguiti solo dopo che la vittima abbia presentato querela di parte. Per presentare tale querela, irrevocabile, la vittima ha sei mesi dalla data del reato.

*** Ultimi riferimenti normativi italiani: Legge 19 luglio 2019, n.69-Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di contrasto alla violenza di genere.


(www.libreriadelledonne.it, 16 gennaio 2020)

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