21 Febbraio 2013

Chi ha paura dell’ineleggibilità?

di Clara Jourdan

Una domanda aperta a Rosi Bindi

Cara Rosi Bindi, ti ho sentita a Radio Popolare fare la solita promessa di legge sul conflitto di interessi e mi sono detta: c’è o ci fa? Spiegami una cosa. Sono vent’anni che si sente dire che ci vuole una legge sul conflitto di interessi, ma c’era già e c’è ancora la legge che lo previene: la legge sull’ineleggibilità. (1) Perché non si applica? O almeno non si fa una battaglia aperta per applicarla? (2) È per non toccare il grande business che gira intorno al Parlamento? Possibile che siano tutti complici? O è per paura della criminalità organizzata? Eppure ogni giorno molta gente, sindache, magistrati, sindacalisti… rischiano la vita per fare il loro lavoro: c’è speranza che lo facciano anche gli uomini e le donne delle nuove camere elette il 24-25 febbraio?

 

(1) Testo Unico delle Leggi Elettorali. Norme per l’elezione della Camera dei deputati

D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche, le ultime introdotte dalla L. 21 dicembre 2005, n. 270. (NB: Si applica anche all’elezione del Senato in forza del rinvio operato dall’art. 5 del Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533.)

Art. 10:

1. Non sono eleggibili inoltre:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l’opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

2. Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

 

(2) Costituzione italiana, art. 66: Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

 

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