5 Dicembre 2021
Feminist Post

Violenza sulle donne: ecco le novità legislative

di Elvira Reale


Il 3 dicembre il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge “per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica”

Non possiamo che accogliere con interesse questa novità legislativa, pur con qualche possibile riserva critica – per esempio, sulla procedibilità d’ufficio sarebbe da ricordare l’importante discussione di anni fa -.

Quindi bene questo passo avanti della legge, con l’amarezza di sapere che non sarà né l’inasprimento delle pene né altro giro di vite a risolvere il problema della violenza sulle donne -anche se forse per questa strada una “riduzione del danno” si potrebbe conseguire.

Finché la prostituzione sarà intesa come un male necessario, o peggio un “lavoro”; finché vi saranno donne povere che mettono a disposizione le loro capacità riproduttive costrette dalle diseguaglianze economiche; finché le donne scompariranno perfino dal simbolico e a loro sarà impedito di significarsi con il nome di donna, come imposto dalle gender identity politics, nuovo dispositivo del patriarcato; finché, insomma, la perversione del dominio di un sesso sull’altro non avrà termine e non sapremo edificare una civiltà a radice femminile – significativamente nelle poche enclave matrilineari sopravvissute la violenza maschile sulle donne non esiste – qualunque novità legislativa sarà solo un palliativo e difficilmente scalfirà il fenomeno globale della violenza.

In ogni caso, queste le principali novità del ddl, illustrate da Elvira Reale.


Il testo è frutto del lavoro delle ministre Elena Bonetti, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Fabiana Dadone ed Erika Stefani.

La prima cosa importante da sottolineare è che nel titolo del disegno di legge scompare la parola genere e si parla solo delle donne.

Nel merito: l’obiettivo del ddl è prevenire e contrastare la violenza contro le donne e mette in campo una serie di misure per proteggere le vittime. Si va dall’estensione dei casi di procedibilità d’ufficio, senza cioè bisogno della denuncia, al fermo immediato di stalker e violenti in caso di imminente pericolo per la donna e all’aumento delle pene per chi è già stato ammonito per violenza domestica.

«In caso di atteggiamenti violenti si potrà procedere di ufficio» ha spiegato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Ha aggiunto che con le nuove norme ci sarà “un aiuto economico immediatamente nella fase delle indagini”. «Abbiamo esteso a questa fattispecie quello già previsto in materia di estorsioni: le donne potranno avere un terzo dell’indennizzo totale. Credo sia un grande passo avanti, è un grande aiuto alle donne che sono state oggetto di violenza, che tante volte non denunciano perché si trovano in una condizione economica difficile».

Nel dettaglio dei 10 articoli proposti abbiamo le seguenti misure principali:

– Subito il fermo dell’indiziato anche al di fuori dei casi già previsti (come la flagranza di reato): «il fermo della persona gravemente indiziata» di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori o di un «delitto consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza» (per cui la legge prevede «ergastolo o reclusione superiore nel massimo a tre anni») se «sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo», quando «non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice».

– Rafforzato l’uso del braccialetto elettronico. Si introduce una stretta sull’uso del braccialetto elettronico per chi minaccia o maltratta, quale strumento di tutela delle donne. L’art. 3 del testo in particolare, prevede l’applicazione della misura cautelare in carcere «nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di cui agli artt. 282-bis cod. proc. pen. (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-ter cod. proc. pen. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)».

– Possibile “vigilanza dinamica” della vittima. Un’altra delle novità previste dal testo è l’ipotesi di una vigilanza dinamica della vittima. L’organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela in ambito di violenza domestica, «qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta», lo comunica al prefetto competente il quale può adottare «misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa».

– Si potrà procedere d’ufficio e pene aumentate se “soggetto già ammonito”: «In caso di atteggiamenti violenti si potrà procedere di ufficio». E inoltre si prevede un aggravamento delle pene per i reati di percosse, lesioni, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento. Queste sono aumentate «se il fatto è commesso nell’ambito di violenza domestica da soggetto già ammonito».

– La persona offesa sarà informata su scarcerazione. Sull’uscita dal carcere del condannato o dell’indagato saranno avvisati anche Questore e Prefetto, per valutare eventuali misure di prevenzione e/o protezione della vittima.

– Subito aiuti economici a donne e orfani. La provvisionale arriverà nella fase delle indagini, senza dover attendere l’esito del processo. E potrà essere pari a un terzo dell’indennizzo totale.


QUI IL DDL INTEGRALE


Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

Articolo 1

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della violenza domestica)

1. All’articolo 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1, primo periodo, le parole da «581» a «consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti «581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati», e, al secondo periodo, dopo le parole «non episodici», sono inserite le seguenti: «o commessi in presenza in minorenni»;

– al comma 5, le parole «581 e 582 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 583-quinquies, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, nonché del reato di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale, commessi»;

– dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

«5-ter. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

«5-quater. Si procede d’ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.»

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38)

1. All’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7» sono sostituite dalle seguenti «i reati di cui agli articoli 609-bis, fuori dai casi previsti dall’articolo 609-septies, quarto comma, e 612-bis del codice penale»;

b) al comma 3, le parole «La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata» sono sostituite dalle seguenti «Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-bis e 612-bis del codice penale sono aumentate»;

c) al comma 4, le parole «per il delitto previsto dall’articolo» sono sostituite dalle seguenti «per i delitti previsti dagli articoli 609-bis e».

Articolo 3

(Modifiche agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 276, al comma 1-ter, dopo le parole: «privata dimora» sono inserite le seguenti: «e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter»;

b) all’articolo 282-bis, comma 6, dopo le parole «572,» sono inserite le seguenti: «56 e 575,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo anzidette.»;

c) all’articolo 282-ter, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di cui all’articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis.».

Articolo 4

(Modifiche all’articolo 391 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 391, comma 5, secondo periodo, del codice di procedura penale dopo le parole: «per uno dei delitti indicati» sono inserite le seguenti: «nell’articolo 380, comma 2, o» e, dopo le parole: «anche fuori dai casi di flagranza,» sono inserite le seguenti: «o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall’articolo 384, comma 1-bis,».

Articolo 5

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

all’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), dopo le parole «612-bis del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 609-bis, 575, 583-quinquies del codice penale, nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell’ambito di violenza domestica, come definita dall’articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

2. all’articolo 6, comma 3-bis, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), qualora l’interessato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura sono aggiunte le prescrizioni di cui all’articolo 8, comma 5».

Articolo 6

(Modifiche in materia di informazioni alla persona offesa dal reato)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 90-ter, al comma 1, dopo le parole: «i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva» sono aggiunte le seguenti: «emessi nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell’internato,»;

b) all’articolo 659, il comma 1-bis è abrogato.

Articolo 7

(Misure in materia di fermo di indiziato di delitto)

1. All’articolo 384 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice»;

b) al comma 2, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»;

Articolo 8

(Modifiche in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All’articolo 165, comma quinto, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna.»;

2. All’articolo 18-bis del regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui all’articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l’effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l’esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Allo stesso pubblico ministero l’ufficio di esecuzione penale esterna dà immediata comunicazione dell’inadempimento del condannato ad uno qualsiasi degli obblighi imposti».

Art. 9

(Modifiche in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

– all’articolo 387-bis, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio».

– all’articolo 388, secondo comma, le parole da «l’ordine di protezione» fino ad «ancora» sono soppresse.

Articolo 10

(Disposizioni urgenti in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 4, lettera i-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’estinzione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati al questore, per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione,

2. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, l’estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell’ambito delle riunioni di coordinamento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.


(https://feministpost.it/magazine/primo-piano/violenza-sulle-donne-ecco-le-novita-legislative/, 5 dicembre 2021)

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