8 Giugno 2022

Non si legifera sui corpi delle donne. Non si legifera sulla sessualità

di Tiziana Nasali


Ho letto con attenzione l’articolo di Federica D’Alessio Senza abolire la prostituzione non otterremo mai una vera uguaglianza di genere, pubblicato il 25 maggio 2022 su Gli Stati Generali (1). L’autrice esprime un giudizio positivo sul ddl presentato dalla senatrice Maiorino, finalizzato a colpire la domanda di prostituzione attraverso la graduale punizione dei clienti – sanzione amministrativa, ammonizione, e solo in ultima battuta, reclusione. La proposta Maiorino recepisce la risoluzione Honeyball del Parlamento europeo del 2014 che invita tutti gli Stati dell’Unione a «adottare il modello nordico che identifica nel cliente (uomo, nella stragrande maggioranza dei casi) l’ultimo anello di una catena di sopraffazione che inizia con i trafficanti di persone o con le condizioni di vulnerabilità economica, sociale o personale della persona prostituita, prosegue con i suoi sfruttatori e termina con l’acquirente delle prestazioni sessuali» (2). Accoglie anche le istanze di un crescente movimento abolizionista e femminista affermatosi negli ultimi decenni in Europa che considera la prostituzione e la sua legalizzazione, così come la sua passiva accettazione, come un sistema di dominio degli uomini sulle donne di stampo patriarcale. Secondo le sostenitrici e i sostenitori del neo-abolizionismo (3), quest’ultimo sarebbe l’unico modello che si pone l’obiettivo di una «alleanza tra uomini e donne che sanno di appartenere a un’umanità comune e dunque considerano l’esistenza del sistema prostitutivo disonorevole per entrambi» (4). Sembrerebbe quindi collocarsi sulla scia della legge Merlin con l’intenzione di migliorarla attraverso la non accettazione passiva della prostituzione.

Dal 1958, anno della sua entrata in vigore, la legge Merlin è stata più volte oggetto di attacchi e tentativi di modifica, tutti aventi in comune la mancata comprensione della ratio della legge stessa e la sua cattiva interpretazione. La legge Merlin, i cui principi sono stati ribaditi dalla sentenza della Corte costituzionale del 2019, abolisce la regolamentazione della prostituzione ma punisce il favoreggiamento, lo sfruttamento e la “tratta” introducendo così, in anticipo sui tempi, il principio che sulla sessualità e sui corpi delle donne non si legifera, un principio che sarà fatto proprio dal femminismo degli anni ’70 (che non a caso anche per l’aborto non chiedeva norme regolamentatrici, ma la semplice depenalizzazione del fatto).

La legge Merlin introduce nell’ordinamento giuridico un principio di diritto femminile, ponendo così le basi per la sessuazione del diritto stesso: non considera le donne e i loro interessi in rapporto agli uomini o complementari ad essi ma indipendenti, esistenti in sé. Riconoscendo la differenza sessuale come elemento fondante della nuova società da costruire, fa un’operazione simbolica necessaria per permettere il cambio di civiltà che lei, la senatrice Lina Merlin, come madre costituente, auspicava.

Della prostituzione vuole eliminare l’economia di sfruttamento che ruota attorno ad essa avendo in mente un’idea di mercato e di libertà più alta rispetto a quella che si è affermata in questi decenni: una libertà intesa non in senso utilitaristico perché non tutto può essere ridotto a merce – il corpo – e non tutti gli scambi possono e devono avere un movente economico, consapevole che «nel mercato della prostituzione chi vende e chi compra sono ingranaggi di un potentissimo mercato che profitta dei desideri, della credulità, dei vizi, delle inibizioni e dei sogni della gente comune» (5).

La proposta Maiorino, rispetto ad altre, ha sicuramente due pregi: contrasta l’idea che la prostituzione sarebbe un mestiere come un altro e si pone l’obiettivo condivisibile dell’abolizione della prostituzione. Ma la sua debolezza risiede negli strumenti che sceglie e nel linguaggio che usa: mettere al centro il prostitutore e il suo desiderio da reprimere con la legge significa riproporre ancora la rappresentazione della donna come soggetto debole da tutelare.

Certamente vogliamo mettere fine alla violenza maschile contro le donne ma porre la questione in termini di “uguaglianza di genere”, come si dice ripetutamente anche nell’articolo di D’Alessio e nella Risoluzione Honeyball, è fuorviante: va combattuta l’idea che gli uomini pensino alle donne  come corpi a disposizione del loro piacere (e questo non solo nei rapporti di prostituzione) perché vogliamo che nell’ordinamento giuridico venga iscritto il principio della libertà e dell’inviolabilità del corpo femminile. Nel corpo sociale la libertà femminile esiste e sarebbe buona cosa iscriverla anche nell’ordinamento giuridico: per questa ragione l’uguaglianza va ricondotta al suo ambito naturale, quello della pari dignità sancito dalla Costituzione, altrimenti si rischia simbolicamente una parificazione delle donne agli uomini e nella società, così come nella legislazione, già si vedono i guasti e la confusione generata da tale impostazione. Quindi, più che una legge repressiva, serve modificare il rapporto uomo-donna attraverso una pratica che vada nella direzione del riconoscimento dell’autonomia simbolica che già le donne esprimono e nella presa di coscienza da parte degli uomini che le donne non solo non sono a loro disposizione ma nemmeno ambiscono ad essere come loro.

Infine, non si legifera sui corpi delle donne perché, come sostiene la costituzionalista Silvia Niccolai, «L’esperienza storica mostra che quando si afferma che l’intimità del corpo può essere regolamentata decadono, ai danni di chiunque, tutte le garanzie di uno Stato di diritto, imperniate su una linea distintiva fra ciò che è privato e ciò che è pubblico» (6). La finezza della legge Merlin sta nel fare vuoto: prevedendo tutti gli strumenti per eliminare lo sfruttamento della prostituzione apre, alle donne e agli uomini, entrambi considerati soggetti alla pari nella loro differenza, la possibilità di riempire quel vuoto con pratiche relazionali nuove.


(1) https://www.glistatigenerali.com/questioni-di-genere/senza-abolire-la-prostituzione-non-otterremo-mai-una-vera-uguaglianza-di genere/

(2) Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014, promossa dalla eurodeputata laburista Mary Honeyball, Pse. (Risoluzione europea su sfruttamento sessuale e prostituzione e il suo impatto sull’uguaglianza di genere)

(3) Mentre il modello abolizionista punisce le attività di contorno alla prostituzione, quello neo-abolizionista o modello nordico, introdotto per la prima volta in Svezia nel 1999, si basa sul perseguimento, oltre che di tutte le condotte parallele, anche della domanda di sesso a pagamento, identificata come vero fattore trainante della tratta e dell’entrata in prostituzione di soggetti a vario titolo più fragili.

(4) Dalla relazione introduttiva alla proposta di legge Maiorino Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di abolizione della prostituzione.

(5) Silvia Niccolai, La legge Merlin e i suoi interpreti, in Né sesso né lavoro, VandA e-Publishing, pag. 105

(6) Silvia Niccolai, ibidem, pag.72

LETTURE CONSIGLIATE:

Lia Cigarini, Sulla prostituzione apriamo il confronto, Via Dogana n. 109/2014

Manuela Ulivi, La prostituzione e i prostitutori, Via Dogana n. 111/2014


(www.libreriadelledonne.it, 8 giugno 2022)

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