17 Dicembre 2014

Uomini donne e lavoro domestico: una sentenza della Cassazione

Segnalo questa recente sentenza della Cassazione così come viene segnalata e “tradotta” nella rubrica “Fronte / Verso” a cura di www.studiolegalealesso.it che si propone di rendere comprensibile il diritto oltre i rituali linguistici specialistici. Mi preme però sottolineare che la (brutta) espressione “il marito che non può aiutare la moglie nelle faccende di casa” non mi pare sia contenuta nella sentenza. Aiutare o non aiutare la donna infatti dà per scontato che il lavoro domestico sia per definizione femminile. Forse allora più correttamente si sarebbe dovuto scrivere “il marito che non può svolgere lavoro domestico…” (giordana masotto)

 

Per la Cassazione il lavoro domestico non è prerogativa delle donne : il marito che non può aiutare la moglie nelle faccende di casa, per lesioni derivanti da un incidente stradale, ha diritto al risarcimento.

Una coppia di coniugi viene coinvolta in un incidente stradale. Il marito riporta gravi lesioni, che lo costringono ad una lunga assenza dal lavoro, dal novembre 2001 al settembre 2003, periodo durante il quale viene assistito dalla moglie.

Si rivolgono entrambi al Tribunale di Venezia per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, richiedendo anche la liquidazione del danno derivante dall’incapacità di svolgere le attività domestiche: il marito a causa delle lesioni subite, la moglie poiché costretta ad accudire il coniuge durante il lungo periodo di inabilità.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Venezia, pur accogliendo in parte le domande dei coniugi, respingono quella relativa all’incapacità lavorativa domestica del marito.

La Corte d’ Appello, nel motivare il rigetto della domanda, afferma che “non rientra nell’ordine naturale delle cose che il lavoro domestico venga svolto da un uomo”.

I coniugi impugnano la decisione davanti alla Corte di Cassazione che accoglie il loro ricorso sulla base dei seguenti motivi:

– la motivazione espressa dalla Corte d’Appello è illogica e gravemente erronea, dato che non è certo “madre natura” a stabilire la divisione delle incombenze domestiche tra i coniugi in base all’appartenenza al sesso maschile o femminile, ma una loro libera decisione.

– l’affermazione della Corte d’Appello è inoltre contraria al principio di uguaglianza dei coniugi, i quali sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia in modo paritario. Pertanto, a meno che tra i coniugi non siano intervenuti accordi differenti, si deve presumere che entrambi si occupino delle incombenze domestiche;

– il lavoro domestico è un’attività che ha un proprio valore economico, non poterlo svolgere costituisce un danno che merita di essere risarcito.

In applicazione di tali principi, la Corte ha quindi affermato che il marito ferito in un incidente stradale ha diritto al risarcimento per non aver potuto aiutare la moglie nelle faccende domestiche.

Print Friendly, PDF & Email