24 Marzo 2022
Feminist Post

Cassazione: status di rifugiata a una vittima di tratta

di Stefania Cantatore


La sentenza 676/2022 della Cassazione ha riconosciuto lo status di rifugiata a una donna vittima di tratta (e prostituita).

Nel terzo grado di giudizio è stato ribaltato l’impianto delle sentenze precedenti che attribuivano alla donna un consenso tacito all’esercizio della prostituzione, quindi l’inesistenza di quello stato di necessità che prelude alla concessione dello status di rifugiata (temporaneo, va sottolineato). Si dice infatti che il consenso non può essere considerato tale in una condizione di violenza fisica e psicologica insita nelle modalità dei trafficanti.

La sentenza nella sua formulazione apre una prospettiva concreta nell’esigibilità dei diritti delle donne, pur non riferendosi mai – e giocoforza – direttamente alle fonti (le indicazioni della Convenzione di Istanbul, il lavoro scientifico di Elvira Reale sulla violenza psicologica e diversi appelli femministi per la salvaguardia delle donne immigrate). Non si usa mai un linguaggio sessuato e anzi si mantiene sempre il linguaggio neutro del diritto e la direzione universalistica delle conclusioni (tanto che si fa riferimento a uomini trans e omosessuali).

Grazie a una donna si apre una strada per tutti quei soggetti, uomini e donne, che sembravano esclusi dallo status di rifugiato.

Molte di noi sostengono da tempo che a dispetto dell’impalcatura “neutra” delle leggi sull’immigrazione, può essere praticata da subito una sessuazione delle politiche dell’accoglienza, una volta riconosciuta l’incapacità istituzionale di sottrarre donne e bambini alle reti della criminalità organizzata. Questa sentenza dimostra che, a onta di un indirizzo generale cieco, il lavoro delle donne, per vie impensate, apre comunque dei varchi.

Ad esempio, nei casi di stupro di gruppo, la lunghezza scoraggiante dell’iter processuale è in gran parte dovuto all’accertamento dell’eventuale consenso della vittima, che evidentemente non poteva darlo se non, in alcuni casi, perché estorto e indotto dalla paura e dal desiderio che finalmente finisse la tortura.

Interessante che venga recepito il principio della vulnerabilità non soggettiva, ma indotta dalla rete prostitutiva. Questa questione è più densa di quanto possa apparire: è infatti strettamente legata all’essere nate donne. Sono le donne in quanto tali ad essere manipolate già all’ingresso nella tratta, semplicemente perché sono donne e quindi “intrinsecamente” destinate al mercato della prostituzione.

La politica non si è occupata più dell’applicazione della legge Merlin, applica poco e male la Convenzione di Istanbul. Questa sentenza indica alle donne una possibilità ma anche – soprattutto – l’inadeguatezza della politica maschile.


(https://feministpost.it/italy/cassazione-status-di-rifugiata-una-vittima-di-tratta/, 24 marzo 2022)

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