8 Febbraio 2018
il manifesto

Legge Merlin. La libertà di vendersi e i moralisti del neoliberismo

di Silvia Niccolai

Dice l’articolo 2 della Costituzione: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Al riguardo Augusto Barbera, richiamandosi al pensiero più vitale dei giuristi della sua generazione, scriveva nel 1975: «I diritti di libertà proprio in quanto diritti possono consentire un più facile ingresso dei valori costituzionali all’interno dei rapporti privati». Si pensava, ad esempio, ai diritti del fanciullo nella famiglia; e si teneva presente che le minacce alla libertà non provengono solo dal pubblico potere, ma anche «dall’alienante conformismo del materialismo capitalistico, in grado di funzionalizzare alle proprie esigenze di dominio ogni aspetto della stessa realtà biologica». Si pensava che la libertà trasforma; parlare delle libertà era porre il problema «complessivo dei poteri capaci di restringerle o di tutelarle» (Amato).

Insieme a una domanda di Luisa Muraro («che libertà è quella che produce niente di nuovo?») quelle storiche pagine mi sono venute in mente leggendo l’ordinanza emessa l’8 febbraio dalla III Sezione penale della Corte d’Appello di Bari nel procedimento contro Giuseppe Tarantini e altri, accusati di favoreggiamento, induzione e reclutamento della prostituzione. Il caso è quello, famoso, delle ‘ragazze di Arcore’. Secondo i difensori degli imputati, la legge Merlin, che prevede quei reati, è incostituzionale. Una donna che si vuol vendere esercita una libertà ‘primigenia’, pertanto punire gli intermediari che le trovano i clienti, facilitandola nella sua impresa, lede i di lei diritti ‘naturali’. I giudici fanno propri gli argomenti degli avvocati e rimettono la questione alla Corte costituzionale, che ha il compito di accertare se una legge è incostituzionale, e il potere, nel caso, di annullarla.

Mi sono chiesta se è questa una questione sulla costituzionalità di una legge, o è una questione sulla Costituzione, che revoca in dubbio il cuore del progetto che Aldo Moro chiamò «di convivenza».

Di quest’ultimo, e non tanto della legge Merlin (le argomentazioni dell’ordinanza sarebbero del resto ripetibili tal quali in diversi altri casi, per esempio contro il divieto di gestazione per altri, pochi giorni fa qualificata dalla Corte come «un’offesa alla dignità della donna che mina nel profondo le relazioni umane»), mi paiono attaccate le fondamenta quando si sostiene che “dignità” equivale a “autodeterminazione”, che equivale a libertà di vendersi.

Si pone così nel nulla, direi, il principio che l’iniziativa economica privata, pur libera, non può svolgersi in contrasto con la libertà e la dignità umana (articolo 41 della Costituzione) – con le quali, dunque, non si identifica – per lasciare campo libero all’anti-umanesimo integrale di un capitalismo per il quale limitare l’orario di lavoro lede l’autodeterminazione del lavoratore, che liberamente potrebbe voler lavoratore 24 ore al giorno. Si smarrisce per questa via, mi pare, la differenza tra la libertà e l’abuso. Eppure, una società che non si interroga su ciò che è abuso rinuncia a vivere secondo diritto. E se uno ‘scegliesse’ di morire di lavoro?

L’idea che la escort, siccome non si prostituisce per bisogno, è autodeterminata, suggerisce che chi è nel bisogno non è capace di autodeterminazione: eppure ognuno, quale ne sia la condizione personale e sociale, è eguale nella dignità (articolo 3 della Costituzione). E davvero lo sfruttamento riguarda solo il povero, oppure, come riflette Pateman, avviene tutte le volte in cui, grazie a un contratto, una persona acquista la proprietà di un’altra? Pensando nel primo modo, diviene impossibile cogliere quanto il potere affondi nel ‘privato’.

In vero l’ordinanza, accusando la legge Merlin di essere moralista, per affermare la morale del neoliberismo – in cui fare una cosa per piacere o farla per denaro è lo stesso, dal momento che non c’è piacere che non passi per il denaro, e tutto è lavoro, nel senso di valorizzazione del capitale che uno o una ha a disposizione – sviluppa una visione costituzionale (per me, devo dirlo, anti-costituzionale) molto precisa: la libertà non serve per trasformare i rapporti di potere, tanto meno ha la funzione, prima di tutto spirituale, di porgere l’idea che le cose possono stare diversamente da come stanno. Intorno agli individui che dispiegano le loro libertà non c’è una società che sa e vuole interrogarsi sul senso delle azioni umane. Smarrito il filo della solidarietà – presupposto di un pensiero comune – diviene impossibile capire che la legge promuove la libertà sessuale proprio reagendo all’idea che di essa si possa fare impresa.

Riferita ai rapporti tra donne e uomini, mi pare che un’idea di libertà, che mette il profitto a governare la vita materiale e gli immaginari, e l’indifferenza al posto della solidarietà, lungi dal trasformare i rapporti di potere li riporti parecchio indietro.

L’idea che la escort si ‘autodetermina’, che capta le tesi del sex work, approda nel pronunciamento di un giudice della Repubblica proprio nel momento in cui il mee-too, dal caso Weinstein, dichiara che il mondo sinora si è retto su un patto sessuato, che disciplina le donne fin dalla culla a compiacere l’uomo per ottenere qualcosa per sé. Dichiarare quel patto vuol dire scioglierlo, rivelare ‘il trucco’ (Dominijanni). Ecco escogitata l’opportuna reazione per rimettere le cose a posto: la “nuova” dottrina costituzionale secondo cui proprio facendo come sempre – vendendosi all’uomo – le donne esercitano la quintessenza della loro libertà: che a loro piaccia darsi all’uomo è legge di natura.

Tra gli argomenti dell’ordinanza ne manca uno: una donna impara che le conviene vendersi perché ci sono tanti uomini che la vedono come una cosa che si compra, e intorno a cui si guadagna. La legge Merlin aveva da ridire soprattutto su costoro (che, a proposito di patti su cui si è retto il mondo, avevano trasformato i propri ‘naturali’ bisogni in un’attività regolata dallo Stato).

Alcuni oggi hanno capito che sbandierando la libertà delle donne possono tornare a mettersi più comodi? Legittimare la vendita del sesso serve a legittimare l’atto del comprarlo. Una volta che sia finalmente ‘sdoganato’ se ne potranno trarre profitti ancor maggiori e si potrà liberare chi compra sesso da quel certo stigma sociale, fastidioso in specie per personaggi d’alto bordo che anziché andare con la prostituta di strada ‘noleggiano’ la escort.

Indiscutibile, allora, l’urgenza di teorizzare nuove libertà costituzionali “all’indietro”. Non sia mai che il diritto inviolabile dell’uomo di comprare la donna, del padrone di comprare il servo, sia incrinato da una libertà che guarda a un mondo dove nessuno compra nessuno.

(il manifesto, 8 febbraio 2018)

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