10 Dicembre 2015
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La corte di appello di Milano riconosce l’adozione all’interno di una coppia di donne


Con provvedimento in data 16 ottobre 2015, reso noto oggi (Corte Appello Milano, sez. Persone, Minori, Famiglia, 16 ottobre 2015 – Pres. Bianca La Monica, est. M. Cristina Canziani), la Corte di Appello di Milano ha ordinato la trascrizione dell’adozione di una minoreda parte della propria mamma sociale nell’ambito di una coppia di donne.
La decisione rappresenta un nuovo momento di svolta, che arriva peraltro nel
momento in cui è sempre più accesa la discussione sull’inserimento nella legge
sulle Unioni civili della possibilità di adozione dei figli nell’ambito di coppie dello
stesso sesso (cd. stepchild adoption). Attraverso la trascrizione del provvedimento
straniero viene riconosciuta, per la prima volta nel nostro Paese, una adozione
piena, o legittimante, della minore da parte della sua mamma sociale e non
soltanto una adozione cd. “in casi particolari”, con conseguente instaurazione di
un rapporto genitoriale del tutto identico a qualsiasi altro rapporto genitoriale
(anche nei confronti, ad es., dei parenti della madre sociale, che oggi vengono così
riconosciuti pienamente nonni e zii della ragazzina).
Pur rilevando l’impossibilità di disporre la trascrizione del matrimonio celebrato
in Spagna fra le due mamme (per le ragioni già esposte dalla stessa Corte
d’Appello di Milano in un recentissimo provvedimento) e, per conseguenza, del
divorzio nel contempo intervenuto fra le due donne, la Corte ritiene invece
meritevole di accoglimento la domanda di trascrizione nei registri dello Stato
Civile, in base al disposto di cui all’art. 28 del DPR 396/2000, dell’ordinanza del
giudice spagnolo che ha dichiarato l’adozione piena, con effetti legittimanti, della
minore attribuendole anche il doppio cognome.
Nel provvedimento si dà atto che la minore è una ragazzina di dodici anni che sin
dalla nascita «è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita
da entrambe le donne che hanno realizzato l’originario progetto di genitorialità
condivisa, nell’ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e
spirituale di due persone di sesso femminile».

Il Collegio milanese rammenta quindi che «gli artt. 65 e 66 della legge in materia
di diritto internazionale privato, prevedono che i provvedimenti stranieri relativi
alla capacità delle persone, nonché all’esistenza di rapporti di famiglia, come
quelli di volontaria giurisdizione hanno effetto nell’ordinamento italiano e sono
quindi riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento,
quando producono effetti nell’ordinamento dello stato in cui sono stati
pronunciati, non sono contrari all’ordine pubblico e sono stati rispettati i diritti
della difesa» rilevando che l’ordinanza di adozione della minore emessa
dall’autorità giudiziaria spagnola, con l’accertato pieno consenso della madre
della bambina, non è certamente contrario all’ordine pubblico internazionale,
essendo anzi del tutto conforme all’interesse superiore della minore.
Pur rammentando che la legge italiana in materia di adozione prevede all’art. 6
che essa è consentita ai coniugi uniti in matrimonio, i giudici milanesi
rammentano come la stessa legge sulle adozioni «all’art. 25 prevede che
l’adozione possa essere disposta, nell’esclusivo interesse del minore, nei confronti
anche del solo coniuge che, per libera scelta, come consentito nel nostro
ordinamento, nel corso di un affidamento preadottivo alla coppia, abbia deciso di
porre fine alla convivenza coniugale con il coniuge e di separarsi» e come,
dunque, «anche alla stregua di tale previsione normativa deve quindi concludersi
che non possa ritenersi contraria all’ordine pubblico interno un’adozione da parte
di una persona singola».
Il Collegio meneghino cita, quindi, la giurisprudenza di merito che ha affermato
che l’art. 44, lettera d) consente l’adozione, sia pure con effetti non legittimanti,
non solo in ipotesi di impossibilità di affidamento preadottivo «di fatto», ma anche
in caso di «un’impossibilità di diritto», (Tribunale per i minorenni di Milano,
sentenza n. 626/2007; Tribunale per i minorenni di Roma sentenze n. 299/2014 e
n. 291/2015; Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 1274/2012) dando atto di
condividere in pieno tale indirizzo e affermando che «appare evidente dunque che
anche nell’ordinamento italiano non sussiste un divieto assoluto di adozione di un
minore, in stato di abbandono o non, da parte di persona non coniugata (vedi,
conforme, TM di Bologna, decreto 21 marzo/17 aprile 2013)».
Rilevato che l’adozione nell’ambito di una coppia dello stesso sesso non è in
astratto contraria all’interesse del minore, per quanto riconosciuto dalla stessa
Corte di Cassazione con sentenza n. 601/2013 (nella quale la Suprema Corte ha
affermato come costituisca mero pregiudizio ritenere che “sia dannoso per
l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su
una coppia omosessuale”) e che «ogni situazione deve essere valutata
singolarmente, tenuto conto del preminente interesse del minore rispetto alle
figure genitoriali e al suo diritto di convivere e/o mantenere regolari rapporti
significativi con tutte le figure adulte di riferimento, indipendentemente dalle loro
tendenze sessuali, ritenute in concreto adeguate ad assicurargli l’affetto e la cura
indispensabili per la sua armoniosa crescita», la Corte afferma dunque la piena
conformità nel caso di specie dell’adozione legittimante all’interesse della minore
interessata.
Affermano in conclusione i giudici milanesi che «non vi è alcuna ragione per
ritenere in linea generale contrario all’ordine pubblico un provvedimento straniero
che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra una persona non coniugata e il
figlio riconosciuto del partner, anche dello stesso sesso, una volta valutato in
concreto che il riconoscimento dell’adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i
diritti e doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse superiore
del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure
genitoriali e al mantenimento delle positive relazioni affettive ed educative che
con loro si sono consolidate, in forza della protratta convivenza con ambedue e del
provvedimento di adozione».
L’adozione “piena”, difatti, «appare idonea ad attribuire alla minore un insieme di
diritti molto più ampio e vantaggioso di quello garantito dall’adozione disciplinata
dagli artt. 44 e segg. della L. 184/1983, anche nei confronti della famiglia
d’origine dell’adottante, con la quale X sembra aver sempre mantenuto rapporti
affettivi e di vicinanza significativi, come emerge dall’accordo regolatore del
21.12.2012, sottoscritto dalle due madri», «nessuna violazione dell’ordine
pubblico internazionale comporta il riconoscimento di tali diritti, posto che X, con
l’adozione della CC effettuata in base alla legge spagnola, mantiene intatti i propri
diritti nei confronti della madre biologica e della sua famiglia d’origine e può
godere, con sicuro vantaggio, del sostegno materiale non solo della madre
adottiva, ma anche dei parenti della stessa».
Last but not least, la Corte dà altresì atto che, pur non essendo trascrivibile, è
tuttavia «riconosciuto in Italia ex artt. 21 e segg. Reg. CE 2201/2003» l’accordo
regolatore sottoscritto dalle due madri e omologato dal giudice spagnolo,
riguardante l’affido, il collocamento, i rapporti della minore con le due donne e il
contributo di ciascuna di queste ultime al mantenimento della figlia.
Com’è evidente, dunque, si è compiuto così un nuovo importante passo in materia
di omogenitorialità, posto che è stato riaffermato che l’adozione del figlio del
partner è del tutto conforme all’ordine pubblico internazionale, il rispetto
dell’interesse superiore del minore essendone parte determinante, ha avuto
ulteriore avallo il recente indirizzo inaugurato dal tribunale per i minorenni di
Roma e, soprattutto, attraverso la trascrizione del provvedimento straniero ha
avuto ingresso, per la prima volta nel nostro Paese, una adozione piena o
legittimante della minore da parte di una madre sociale e non soltanto una
adozione in casi particolari, che come detto instaura un rapporto genitoriale del
tutto identico a qualsiasi altro rapporto genitoriale.

 

(www.articolo29.it, 10 dicembre 2015)

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